Art. 19.
(Riserve di posti).

      1. È costituita una riserva di posti, non inferiore al 5 per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di Stato, in favore delle guardie giurate partecipanti. A tali concorsi sono ammesse le guardie giurate che non abbiano superato il quarantesimo anno di età per il concorso per la qualifica di agente e il cinquantesimo anno di età per il concorso per la qualifica di vice-ispettore.